Gennaio 2018

Cosa devono fare le aziende dopo l’entrata in vigore della nuova legge sul "Whistleblowing"

L’introduzione dei nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art. 6 D. Lgs. 231/2001 e la conseguente necessità di integrazione dei Modelli 231

Il 29.12.2017 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nella Legge n. 179 del 30.11.2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017. La nuova legge introduce nel nostro ordinamento l’istituto giuridico di origine anglosassone del c.d. “whistleblowing”, estendendo al settore privato la tutela invero già accordata nel settore pubblico al dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al Modello 231 di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La nuova legge va a modificare l’art. 6 D. Lgs. 231/2001, inserendo dopo il comma 2 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, i quali introducono ulteriori requisiti per i Modelli, funzionali all’effettiva tutela del soggetto segnalante illeciti. In forza di tale novità legislativa nuovi ed ulteriori requisiti si impongono per i Modelli 231. Di conseguenza si palesa la necessità di un adeguamento dei modelli già adottati, al fine di garantirne l’idoneità. Le aziende già titolari di un Modello 231, le quali vorranno mantenerlo idoneo, pertanto, dovranno inevitabilmente integrarlo, considerato che in caso contrario, il modello non sarà idoneo a produrre gli effetti esimenti di cui l’azienda intende godere in caso di contestazione di un illecito.

In particolare per integrare i Modelli 231 già esistenti, in conformità al nuovo comma 2-bis dell’art. 6 è necessario:

  1. prevedere uno o più canali che consentano a soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
  2. approntare procedure di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
  3. agevolare la presentazione di segnalazioni fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
  4. predisporre almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
  5. stabilire il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  6. prevedere un sistema sanzionatorio, con sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tali procedure dovranno essere portate a conoscenza di tutto il personale ed in particolar modo di quei soggetti, uffici o funzioni che si troveranno a svolgere attività di gestione delle segnalazioni. Si ribadisce che in caso di mancata implementazione dei Modelli 231 già adottati, questi ultimi saranno da ritenersi del tutto inidonei al fine per cui sono stati redatti. In conseguenza di ciò, in ipotesi di mancato adeguamento del Modello, in caso di contestazione di illeciti all’azienda, quest’ultima non potrà giovarsi dello “scudo” del Modello, e rischierà di vedersi comminate le sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

Avv. Michele Bartoli
m.bartoli@beconcinibartoli.eu